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Per chi non ha ancora pagato la prima rata dell’ IMU o la TASI entro il 16 giugno, c’è tempo fino al 16 Luglio per pagare senza sanzioni o interessi.
Lo stesso criterio vale per chi ha commesso errori di calcolo per insufficiente versamento.
Questo è il contenuto della risoluzione N.1 D/f del 23 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a tutti gli effetti, ha valore di legge.
La decisione è motivata, per quanto riguarda la TASI, delle recentissime delibere comunali e novità legislative in merito, pubblicate pochi giorni prima della scadenza del 16 Giugno, che hanno reso difficoltoso il calcolo e il versamento del Tributo generando difficoltà per i cittadini e per i Caf (Centri di Assistenza Fiscale).
Il Ministero, pertanto, ha ritenuto applicabile l’art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) che prevede:
2 -“Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione finanziaria”
3- “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza obbligo di imposta”
Simili considerazioni valgono anche per l’IMU vista la stretta interdipendenza tra i due tributi.
ll Ministero stesso, ritenendo che i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni predette, stabilisce un termine ragionevole (un mese dalla scadenza e, pertanto, il 16 Luglio) entro il quale i contribuenti possono fare i versamenti in questione (TASI E IMU) senza applicazione di sanzioni e di interessi.
Sono interessate al pagamento dell’IMU le persone che possiedono beni immobili diversi dalla casa di abitazione (esente).
Sono,invece interessate al pagamento TASI (nuova tassa comunale sui servizi indivisibili tipo manutenzione strade, illuminazione ecc) le persone proprietarie di immobili (anche casa di abitazione) in Comuni che hanno deliberato aliquota e detrazioni entro il 23 Maggio 2014.
Potrai trovare l’elenco sul sito del Ministero dell’Economia.
Molti grandi Comuni, tra cui Milano,Roma, Firenze,Napoli, non avevano ancora deliberato e, pertanto, la scadenza per il pagamento TASI è stabilita per il 16 Ottobre.
E’ previsto il pagamento anche per gli inquilini dal 10% al 30% come da delibera comunale.
La persona interessata al pagamento IMU o TASI potrà, pertanto, fino al 16 Luglio rivolgersi ad un Caf o calcolare l’importo ricorrendo a programmi di calcolo dei singoli comuni oppure al programma di calcolo delle amministrazioni comunali stampando il modello F24 per il pagamento in posta o in banca.
Andrà tolta l’evidenziazione alla casella indicante il Ravvedimento Operoso per sanzioni e interessi del ritardo che, sino al 16 Luglio non sono più dovuti.
P.S.: E’ comunque, consigliabile, a titolo prudenziale, verificare se vi è delibera in merito da parte dei Comuni interessati
Allegati:
Testo integrale della risoluzione N. 1 D/f del 23 giugno 2014
Ricerca elenco comuni con delibere Tasi approvate entro il 23 Maggio